Percorso

 

ORGANI COLLEGIALI

La scuola italiana si avvale di organi di gestione, rappresentativi delle diverse componenti scolastiche, interne ed esterne alla scuola, come, ad esempio, studenti e genitori. Questi organismi a carattere collegiale sono previsti a vari livelli della scuola (classe, istituto) e del territorio (distretto, provincia e nazionale). I componenti degli organi collegiali vengono eletti dai componenti della categoria di appartenenza; i genitori che fanno parte di organismi collegiali sono, pertanto, eletti da altri genitori.  La funzione degli organi collegiali è diversa a seconda dei livelli di collocazione: è consultiva e propositiva a livello di base (consigli di classe e interclasse), è deliberativa ai livelli superiori (consigli di circolo/istituto, consigli provinciali). Il regime di autonomia scolastica accentua la funzione degli organi collegiali che dovranno, conseguentemente, essere riformati per corrispondere alle nuove esigenze della scuola autonoma.  La riforma degli organi collegiali per il governo della scuola è affidata all'approvazione di appositi disegni di legge presentati in Parlamento.  


 

 

CONSIGLI DI CLASSE/ INTERCLASSE/ INTERSEZIONE

I genitori possono far parte, se eletti, dei consigli di classe (consigli di interclasse nella scuola primaria e di intersezione nella scuola dell'infanzia). Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questi organismi. È diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto. L'elezione nei consigli di classe si svolge annualmente, mentre per i consigli di circolo/istituto si svolge ogni triennio. Il consiglio di classe si occupa dell'andamento generale della classe, formula proposte al dirigente scolastico per il miglioramento dell'attività, si esprime su eventuali progetti di sperimentazione, presenta proposte per un efficace rapporto scuola-famiglia.

Riferimento normativo: art. 5 del Decreto Legislativo 297/1994

  

CONSIGLI DI CIRCOLO/ISTITUTO

E' l'organo che realizza all'interno dell'Istituto la gestione della scuola e ne indica i criteri generali o atti di indirizzo.  Con  una  popolazione  scolastica  superiore  a  500  alunni  è  composto  da  19  membri:  il  dirigente  scolastico, 8 docenti, 2 personale ATA, 4 genitori, 4 alunni; è presieduto da uno dei genitori. Il Consiglio  d'Istituto  dura  in  carica  per  tre  anni  scolastici;  solo  la  rappresentanza  studentesca  viene  rinnovata  annualmente. Il Consiglio d'Istituto indica i criteri generali o atti di indirizzo per la programmazione e le attività da svolgere nella scuola; approva  il  Piano  Triennale  dell'Offerta  Formativa  e  il  Regolamento  d'Istituto;  il  programma  annuale  e  il  conto  consuntivo; dispone in ordine all’impiego dei mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico dell’istituzione scolastica. Fatte  salve  le  competenze  del  Collegio  dei  Docenti  e  dei  Consigli  di  classe,  su  proposta  della  Giunta  esecutiva delibera l'acquisto, il rinnovo e la conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche, dei sussidi didattici, nonché  l'acquisto di materiali di consumo;  la rimodulazione del calendario scolastico;  i contatti con le altre scuole o istituti per la realizzazione di scambi o di collaborazioni;  la partecipazione dell’Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;  le forme e le modalità di svolgimento di iniziative assistenziali (anche con finanziamenti di Enti e di privati  nell’ambito dell'autonomia didattico-organizzativa dell'Istituto);  iniziative dirette all’educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze.  Il Consiglio di Istituto, inoltre, indica i criteri generali per la formazione delle classi;  esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'Istituto;  designa i membri della Commissione elettorale della Scuola; delibera,  su  proposta  del  Dirigente  Scolastico,  in  ordine  all'attrezzatura  di  spazi  e,  dove  possibile, all'organizzazione dei servizi, per fare fronte alle esigenze connesse con lo svolgimento dello studio o delle attività individuali della religione cattolica, definendo i profili propositivi ed organizzativi per l'assistenza ai medesimi studenti; consente l'uso delle attrezzature della Scuola ad altre Scuole che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività didattiche, sempre che ciò non pregiudichi le normali attività didattiche; consente l'uso degli edifici e delle attrezzature della Scuola fuori orario di servizio scolastico, per attività che realizzino la funzione della stessa Scuola come centro di promozione culturale, sociale e civica. Il Consiglio d'Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva composta da un docente, un non docente, un genitore e uno studente. Della Giunta fa parte, di diritto, il Dirigente Scolastico che la presiede ed ha la rappresentanza della Scuola  ed il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, che svolge anche funzioni di segretario della Giunta. La Giunta predispone il Programma annuale e le eventuali variazioni, nonché il conto consuntivo; prepara i  lavori  del  Consiglio  e  cura  l'esecuzione  delle  delibere  dello  stesso.  Ha  competenza  per  i  provvedimenti disciplinari a carico degli alunni su proposta del Consiglio di classe.

Nota: Il Consiglio d’Istituto non è previsto dalla normativa vigente  per gli Istituti Omnicomprensivi. Il Consiglio di Istituto viene in questi casi sostituito dalla figura del COMMISSARIO STRAORDINARIO che ne svolge coadiuvando il DS le medesime funzioni.

Riferimento normativo art. 8 del Decreto Legislativo 297/1994.

 

ASSEMBLEA DEI GENITORI

I genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea tra di loro per discutere di problemi che riguardino aspetti di carattere generale della scuola o delle classi frequentante dai propri figli. Le assemblee possono essere di singole classi o di istituto. Hanno titolo a convocare l'assemblea dei genitori i rappresentanti di classe eletti nei consigli di classe, dandone preventiva informazione al dirigente (con indicazione specifica degli argomenti da trattare) e chiedendo l'uso dei locali scolastici. Alle assemblee possono partecipare con diritto di parola il dirigente e i docenti della classe. Le assemblee dei genitori possono anche essere convocate dai docenti della classe.

Riferimenti normativi: art. 12 del D.lgs 297/1994 e art. 15 del D.lgs 297/1994

 

COLLEGIO DOCENTI

E' composto dal personale docente in servizio nell’Istituzione scolastica; è presieduto dal dirigente scolastico e svolge le seguenti funzioni: elabora il Piano dell’Offerta Formativa Triennale sulla base dell’Atto di indirizzo emanato dal Dirigente scolastico; individua gli obiettivi formativi; cura la programmazione educativa;  predispone e adotta il Piano dell’Offerta Formativa; formula proposte per la formazione delle classi, per la formulazione dell’orario delle lezioni, per la modulazione del calendario scolastico; valuta le richieste, degli alunni ripetenti, d'iscrizione alla stessa classe per la terza volta; delibera, per la valutazione degli alunni, la suddivisione dell’anno scolastico in due quadrimestri o tre trimestri; valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per valutarne l’efficacia; approva il Piano delle attività; programma le ore non dedicate all'insegnamento; promuove iniziative di sperimentazione, ricerca e di aggiornamento; elegge nel suo seno i Docenti membri del Comitato di valutazione; definisce i criteri di valutazione; propone e approva i progetti d'Istituto; propone e approva le attività del gruppo sportivo; fissa i criteri per la pianificazione dei corsi di recupero; programma le attività integrative dell’Offerta Formativa; fissa criteri per la gestione dei debiti e dei crediti formativi; valuta l’attività formativa della Scuola; provvede all’adozione dei libri di testo; organizza nel suo seno Commissioni e Dipartimenti; definisce i criteri di scelta e le aree per l’attribuzione delle figure strumentali.

Riferimenti normativi: art. 7 del Decreto Legislativo 297/1994.

 

 DIPARTIMENTI 

Per rispondere alle esigenze formative degli studenti e del contesto socio-culturale, per adeguarsi ai fabbisogni del territorio e del mondo del lavoro sono stati attivati i Dipartimenti. Organi della potestà didattica del Collegio dei docenti, valorizzano la funzione docente che si sostanzia, oltre che nell’attività didattica, nell’attività di progettazione. I Dipartimenti indicano gli obiettivi dei percorsi di insegnamentoapprendimento attraverso strategie collegiali che pongono al centro il laboratorio, l’alternanza scuola-lavoro, il raccordo con le istituzioni scolastiche in rete e con gli enti locali. Costituiscono il supporto al modello organizzativo della Scuola e favoriscono un maggiore raccordo tra i vari ambiti disciplinari. La valenza strategica dei Dipartimenti si realizza nella dimensione collegiale della cooperazione tra docenti. Il loro fine è quello di innalzare la qualità del processo educativo per garantire il successo formativo di ciascun allievo, nessuno escluso.

Riferimenti normativi D.P.R. 10-03-2010 N. 88

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